

Il professionista sanitario deve conseguire i crediti ECM, ovvero, un processo attraverso il quale si mantiene aggiornato per essere sempre in grado di restare al passo con le recenti scoperte mediche e per poter offrire ai pazienti un servizio sempre più efficiente.
La Formazione Continua in Medicina, dopotutto, comprende l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta. L’avvio del Programma Nazionale di ECM è stato determinato nel 2002, in base al DLgs 502/1992 integrato dal DLgs 229/1999, che ha istituito l’obbligo della Formazione Continua per chiunque lavori in questo ambito medico/assistenziale.
A partire dal 1° gennaio 2008 – con l’entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 – la gestione amministrativa del programma di ECM e il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua sono stati trasferiti all’Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali).
Scopri di più su: ECM per professioni sanitarie: tutto quello che c’è da sapere
L’obbligo ECM è rivolto a tutti coloro che esercitano la professione sanitaria alla quale sono abilitati, a prescindere che si tratti di un dipendente di strutture pubbliche o private. L’obbligo dell’Educazione Continua in Medicina decorre dal 1° gennaio all’anno successivo a quelli di iscrizione all’Albo professionale, elenco o registro. Di seguito tutte le professioni sanitarie che devono conseguire i Crediti:
Un discorso a parte lo meritano i liberi professionisti che non operano nel sistema sanitario. Anche loro sono obbligati a un aggiornamento continuo, ma – oltre agli ECM – possono acquisire crediti formativi in maniera differente. Queste alcune delle metodologie possibili:
La formazione ECM prevede un totale di 150 crediti da conseguire in un triennio.
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È possibile richiedere l’esonero dell’adempimento in alcune determinate circostanze:
Per poter presentare la richiesta bisogna registrarsi al sito del Co.Ge.A.P.S., cliccare sulla dicitura “Partecipazione ECM” → “Gestione esoneri esenzioni” e seguire la procedura.

Tutte le attività FAD scadono il 31 dicembre alle ore 23:58.
Entro tale termine è obbligatorio completare integralmente il test.
Prima di procedere alla conferma del punteggio, si raccomanda di
verificare attentamente di aver risposto a tutte le domande.
Il riepilogo del test è consultabile da web nella colonna a sinistra
e da dispositivi mobili nella parte superiore.
Il test è valido solo se tutte le domande risultano eseguite.
Qualora il punteggio sia stato confermato ma l’attestato non risulti disponibile,
si precisa che lo stesso viene generato entro 90 giorni.
I crediti acquisiti fanno riferimento al triennio attuale,
anche se l’attestato sarà rilasciato nel 2026.
Per accedere ai test, bisogna accedere alla piattaforma fad.aimseventi.it.
Le credenziali sono state ricevute via mail. Non le ha ricevute? Controlli nello spam.
Si ricorda che è responsabilità dell’utente verificare il completamento
del test al 100% entro i termini indicati.