Gli specializzandi in Medicina sono medici che hanno completato il loro percorso di studi e che hanno deciso di proseguire con il loro percorso formativo per diventare professionisti in una specifica disciplina.
Supervisionati da una figura ‘senior’, i tirocinanti – durante i 4/5 anni di specializzazione – devono essere in grado di prendere decisioni sulle necessità di trattamento immediato e di acquisire competenze e conoscenze ulterioririspetto a quelle apprese nei sei anni universitari.
Non soltanto lavoro in corsia: gli specializzandi devono seguire un piano di studi specifico, che prevede la partecipazione a Corsi di formazione, Conferenze e Congressi, oltre che la frequentazione di ambulatori e reparti ospedalieri. Anche loro – così come tutti i professionisti sanitari – sono tenuti all’obbligo di acquisizione dei crediti formativi ECM.
Scopri di più su: Crediti ECM: cosa deve sapere il professionista sanitario
Esonero ECM per i medici specializzandi: come richiederlo
I medici specializzandi, tuttavia, possono richiedere l’esonero iscrivendosi al portale CoGeAPS (www.cogeaps.it) nella propria area riservata tramite SPID. Una volta entrati, i passaggi da seguire sono i presenti: Gestioni esoneri/esenzioni > esonero > Laurea Specialistica, Diploma di Specializzazione.
L’autodichiarazione deve essere compilata annualmente: il sistema, inoltre, non consente l’inserimento dell’esonero per l’anno solare in corso e quindi sarà necessario inserirlo all’inizio del successivo.
Esonero di Crediti ECM: chi può richiederlo
L’esonero dei Crediti ECM non si applica soltanto per gli specializzandi. È possibile richiederlo nei casi di:
- Corsi di durata annuale;
- Master universitari di primo livello che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni;
- Master universitari di secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni;
- Corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
- Corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi, di cui al Decreto 11 dicembre 1998, n. 509 Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
- Corso micologi durata annuale;
- Laurea specialistica, diploma di specializzazione;
- Dottorato di ricerca;
- Corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) “Piano di interventi contro l’AIDS” di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell’8 giugno 1990;
- Durata annuale parziale;
- Riduzione in favore degli operatori sanitari colpiti dal terremoto dell’Abruzzo;
- Riduzione in favore degli operatori sanitari colpiti dal terremoto dell’Emilia Corso micologi durata biennale;
- Durata annuale di fine corso;
- Corsi di formazione manageriale, ai sensi dell’articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92;
- Durata mensile;
- Frequenza corsi universitari diversi: diritto all’esonero di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione ha durata superiore a 15 giorni per ciascun mese;
- Corsi per aggiornamento in tematiche AIDS;
- Militari in missione all’estero.